FSBA ha modificato le procedure
(17/11/2020) Il Fondo nazionale FSBA ha modificato le proprie istruzioni, specificando che le seconde 9 settimane delle seconde 18 settimane di cassa integrazione possono andare fino al 31 dicembre 2020. In data odierna il Fondo nazionale ha infatti pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137: vi invitiamo a prenderne attentamente visione.
IMPORTANTE. Le regole sono state pubblicate ma SINAWEB non è ancora aggiornato e dunque per i prossimi giorni è stata temporaneamente sospesa la possibilità di presentare nuove domande FSBA, con l’eccezione del caso delle aziende artigiane che hanno ricevuto il rifiuto di una CIG in deroga, le quali adesso possono presentare domanda FSBA Coronavirus, per il periodo 23 febbraio/12 luglio 2020.
E’ stata inoltre annullata la scadenza del 30 ottobre 2020 per la presentazione di domande di assegno ordinario (no Covid19) riservate alle sole aziende che avevano terminato le prime 18 settimane di cassa integrazione in data antecedente al 13 luglio 2020; la domanda può riguardare i soli giorni compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020 e può tuttora essere presentata.
Per inserire lavoratori in domande FSBA già esistenti occorre scrivere ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dettagliando qual è la pratica, qual è il lavoratore (purché già in forza alla data del 13 luglio 2020) e qual è l’orario lavorativo contrattuale giornaliero/settimanale del dipendente da inserire nella pratica FSBA.
I periodi di cassa integrazione: la sintesi ad oggi
Prime 18 settimane: vanno dal 23 febbraio al 12 luglio 2020
Seconde 18 settimane: vanno dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (attenzione: anche per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato)
Ulteriori 6 settimane: potranno essere richieste nel periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 (attenzione: anche per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato)
Seconde 9 settimane: occorrono nuove domande
(30/10/2020) Il Fondo nazionale FSBA in data odierna ha pubblicato il manuale operativo relativo alla fruizione delle seconde 9 settimane: cliccando su questo link potrete prendere visione di quanto stabilito da FSBA.
Sottolineiamo che al momento è in corso l’adeguamento del software e che il sito nazionale SINAWEB non è ancora aggiornato rispetto alle regole stabilite: lo sarà nei prossimi giorni. Non sono state inoltre fornite, al momento, le coordinate per effettuare l’eventuale versamento relativo al fatturato.
In sintesi ecco le indicazioni principali:
1) occorre presentare in SINAWEB nuove domande FSBA di tipo Coronavirus con Fatturato, della durata minima di 1 settimana e massima di 9 settimane;
2) trattandosi di nuove domande, è necessario richiedere sul portale dell’INPS, nella sezione UniEmens, un nuovo ticket INPS della tipologia “assegno ordinario FSBA”;
3) non serve un nuovo accordo sindacale, resta valido quello già presentato per le prime 18 settimane di cassa integrazione FSBA;
4) appena il software sarà stato aggiornato, SINAWEB consentirà di “duplicare” le domande esistenti in modo da semplificare la presentazione delle nuove domande FSBA;
5) hanno diritto i lavoratori già in forza alla data del 13 luglio 2020;
6) la rendicontazione delle assenze va obbligatoriamente fatta entro il giorno 30 del mese successivo a quello che viene rendicontato, pena la decadenza della richiesta di cassa integrazione FSBA (questa disposizione non vale ovviamente per il mese di settembre);
7) occorre accettare con l’apposito “flag” una delle 4 possibili autodichiarazioni relative al fatturato, nelle quali l'azienda, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
FSBA ha pubblicato le nuove procedure per la cassa integrazione
(21/10/2020) In data odierna il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le nuove procedure per le seconde 18 settimane di cassa integrazione, iniziando così ad adeguare il sistema alle novità introdotte dal Decreto Agosto n. 104 del 14 agosto 2020 e dalla Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020.
Prime 18 settimane: si sono chiuse inderogabilmente per tutti alla data del 12 luglio 2020. Eventuali giorni residui non possono essere cumulati con le settimane successive di cassa integrazione.
Seconde 18 settimane: possono riguardare il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Per le prime 9 settimane restano valide le domande FSBA già presentate, che vengono tutte prorogate con durata fino al 31 dicembre 2020. Con cadenza mensile FSBA autorizza il periodo rendicontato. Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime 9 settimane (45, 54 o 63 giornate a seconda della distribuzione settimanale dell’orario lavorativo aziendale) SINAWEB riterrà le stesse complessivamente autorizzate e varierà di conseguenza in automatico la data di fine domanda.
Per le domande relative alle seconde 9 settimane seguiranno da parte di FSBA successive indicazioni in linea con le procedure in corso di definizione da parte del Ministero.
Diritto soggettivo. Hanno diritto alle seconde 18 settimane di cassa integrazione FSBA tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio, i quali hanno diritto alla CIG in deroga) che risultavano già assunti alla data del 13 luglio 2020. Per inserire nuovi dipendenti nelle domande FSBA esistenti occorre scrivere ad
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
dettagliando la propria richiesta.
Proroga. Le aziende artigiane che avevano presentato per errore domanda di CIG in deroga alla Regione possono fare domanda di FSBA entro e non oltre il 31 ottobre 2020 (la precedente scadenza era fissata nel 30 settembre 2020), accettando l’autodichiarazione proposta da SINAWEB e caricando il documento attestante il rifiuto della Cig da parte di Regione o INPS.
IMPORTANTE. Per le nuove rendicontazioni (escluse quelle dei mesi di luglio, agosto e settembre) viene ripristinato il termine perentorio stabilito dal Regolamento di FSBA: è obbligatorio cioè rendicontare entro il giorno 30 del mese successivo a quello che viene rendicontato. Ad esempio, ottobre 2020 potrà essere rendicontato in SINAWEB soltanto entro e non oltre il 30 novembre 2020.
Oltre tale termine sarà impossibile rendicontare e decadrà la richiesta di cassa integrazione per la mensilità non rendicontata entro i termini previsti.
Cliccando sui link seguenti potete scaricare dal sito di FSBA:
1) le Procedure Covid19 aggiornate
2) il Manuale operativo sulle seconde 18 settimane
Per prendere adeguata visione di tutte le novità in essere vi invitiamo gentilmente a leggere nella sua interezza l’articolo che segue, cliccando sul tasto "Leggi Tutto".
Riprendono i pagamenti FSBA
(5/10/2020) In data odierna il Fondo nazionale FSBA ha ricevuto dal Ministero le risorse stanziate dal Decreto Agosto. In conseguenza di ciò, FSBA questa settimana riprenderà i pagamenti relativi alle prime 18 settimane di cassa integrazione previste.
Ricordiamo che il pagamento avviene sul conto corrente dell'azienda, la quale è quindi tenuta ad inserire nella prima busta paga utile gli importi ricevuti da FSBA; tali importi vanno assoggettati esclusivamente ad Irpef.
Potete già consultare i dettagli di quanto spetta a ciascun lavoratore accedendo alla pratica FSBA in SINAWEB: nei calendari delle rendicontazioni è indicato l'importo lordo in arrivo per ogni singolo dipendente.
Nei prossimi giorni inoltre FSBA diramerà le proprie direttive volte ad allineare le pratiche FSBA alle novità previste dalla Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020 e dal Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020.
Novità importanti in materia di FSBA
(10/9/2020) Il Fondo nazionale FSBA ha aggiornato in data odierna le procedure Covid-19, invitiamo tutti gli utenti a prenderne attentamente visione. Queste sono le novità più rilevanti:
1) c'è tempo solo fino al 30 settembre 2020 per presentare domanda FSBA nel caso di domande di Cig in deroga respinte, relative al periodo 23 febbraio/31 agosto 2020;
2) chi ha terminato le prime 18 settimane già prima della data del 12 di luglio può fare domanda di assegno ordinario FSBA per i giorni non pagabili come Covid-19 e compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020; tale domanda, da presentare previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati, può essere protocollata in SINAWEB entro il 30 ottobre 2020; la procedura sarà disponibile in SINAWEB nei prossimi giorni;
3) le aziende che nei mesi del lockdown si fossero avvalse della sospensione dei versamenti EBNA, devono effettuare tali versamenti EBNA "mancanti" nel modello F24 in scadenza il 16 settembre 2020, indicando un rigo distinto per ogni mese; è inoltre sempre obbligatorio compilare e trasmettere all'INPS gli Uniemens con codice EBNA.
E' in fase di implementazione anche la procedura relativa alle seconde 9 settimane relative al periodo post-12 luglio ed è atteso per la prossima settimana l'arrivo delle risorse stanziate dal Decreto Agosto, con le quali sarà possibile per FSBA riprendere i pagamenti relativi alle prime 18 settimane di cassa integrazione Covid-19.