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Attenzione alle truffe: false telefonate ai lavoratori a nome dell'EBRET

(15/1/2020) Ci è stato segnalato che alcuni lavoratori sarebbero stati contattati telefonicamente (con numero sconosciuto) da una persona che si è presentata a nome dell'EBRET per richiedere ai lavoratori stessi informazioni circa lo stato dei pagamenti della cassa integrazione. Vogliamo chiarire che l'EBRET non contatta alcun lavoratore per richiedere informazioni di questo genere e che queste telefonate vengono effettuate da persone che utilizzano il nome dell'Ente Bilaterale dell'artigianato toscano in maniera del tutto abusiva. L'EBRET si riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie per tutelare se stesso e tutti i propri utenti. Vi invitiamo a fare attenzione ed a segnalarci gentilmente eventuali casi ulteriori che si dovessero verificare.

FSBA, le scadenze slittano a gennaio

(29/12/2020) Il Fondo nazionale FSBA ha ufficializzato ieri pomeriggio (www.fondofsba.it) che "è possibile presentare domandare e rendicontare le assenze relative a competenze pregresse anche nel mese di gennaio 2021". Non è dunque più in vigore la scadenza di dicembre, si potrà validamente protocollare e rendicontare anche a gennaio.
Quanto alla corretta successione delle domande di cassa integrazione, ricordiamo che chi negli ultimi mesi ha fatto scarso utilizzo della cassa integrazione continuerà a rendicontare nelle domande FSBA esistenti, fino all'esaurimento delle prime 9 settimane del Decreto Agosto (che FSBA continua a conteggiare a giornate di effettivo utilizzo) o comunque fino alla data del 31 dicembre 2020 (ultimo giorno di validità del Decreto Agosto). A far fede è il contatore di SINAWEB, a cui vi invitiamo a far sempre riferimento.
Solo chi ha esaurito le prime 9 settimane del Decreto Agosto deve presentare una domanda Covid con Fatturato. Nella domanda con Fatturato il conteggio avviene a settimane (basta anche un solo giorno utilizzato per far scalare una settimana). Se la domanda con Fatturato si rivela eccessivamente lunga (per esempio se rendicontando novembre una parte dei giorni diventa rossa), per poter presentare la domanda successiva occorre andare a modificare manualmente la data di fine della domanda con Fatturato.
Per farlo dovrete entrare nel Dettaglio Domanda e cliccare sul pulsante verde “Accordo Sindacale”. A quel punto vi apparirà una lunga riga nera che si apre a sinistra con un pulsantino verde e bianco sopra la scritta “Inserimento dati acc. sindacale”; cliccando su tale pulsante potrete cambiare la data di fine domanda, andando poi a fondo pagina a salvare la modifica.

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A prescindere dal tipo di domanda in cui ci si trova (Coronavirus "normale" se l'azienda è ancora nelle prime 9 settimane del Decreto Agosto oppure domanda "con Fatturato" se l'azienda sta utilizzando le seconde 9 settimane del Decreto Agosto), la cassa integrazione che viene utilizzata a partire dal 16 novembre 2020 compreso in poi conta ANCHE ai fini del Decreto Ristori. In SINAWEB c'è infatti un doppio contatore.
Solo chi termina le seconde 9 settimane prima del 31 dicembre 2020 deve - ovviamente se necessario - presentare una domanda Ristori, a patto che residuino settimane da utilizzare delle 6 massime che, per il Decreto Ristori, possono essere fruite dall'azienda tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. Anche nelle domande Ristori il conteggio avviene a settimane.
Quanto alla cassa integrazione 2021, a giorni uscirà dal Parlamento la Legge di stabilità che ne conterrà le regole.
Ricordiamo che al momento, nel caso delle domande con Fatturato e Ristori, le aziende dichiarano a quale categoria dell'eventuale calo del fatturato appartengono ma - ove siano tenute al versamento integrativo - non possono ancora effettuare il pagamento perché mancano ad oggi le istruzioni operative per procedere in tal senso.
Segnaliamo inoltre una problematica relativa alle rendicontazioni in SINAWEB: se il sistema segnala la mancata indicazione della percentuale di part time, è perché non è stato scritto 100 nella percentuale dei full time. Sembra infatti che nell'apposita casella vi sia già scritto 100, ma non è così. Sarà dunque sufficiente scrivere 100 per i lavoratori a tempo pieno e le rendicontazioni verranno inviate senza problemi.
Esonero contributivo. Relativamente al codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 148/15.
FSBA ha condiviso con l’INPS, che nel caso di aziende il cui ammortizzatore è gestito da FSBA e che quindi sono contraddistinte da c.a. 7B, la verifica delle ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e/o giugno 2020 potrà essere effettuata attraverso il “cruscotto cig / fondi”. Tuttavia, non sempre l’informazione è presente/aggiornata.
Pertanto, prevalendo la necessità di dare tempestivo riscontro alle richieste che pervengono dalle aziende, la verifica che le suddette aziende abbiano avuto periodi di ammortizzatore ex art. 27 del d.lgs. 148/15 verrà effettuata ex post massivamente da FSBA in collaborazione con l’INPS.
Il Fondo nazionale FSBA ha inoltre precisato che, come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 104 del 2020, la misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

In data odierna il Fondo nazionale FSBA e l'EBNA hanno inoltre diramato il comunicato stampa intitolato "Tar Lazio, una sentenza mal interpretata. Iscriversi a Fsba è e resta un obbligo di legge. Un obbligo che riguarda tutte le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente. Pericolose le interpretazioni di queste ore delle decisioni del giudice amministrativo".
Pubblichiamo di seguito il testo del comunicato stampa EBNA/FSBA:
"Ricostruzioni senza fondamento. Nella sentenza del 24 dicembre 2020, il Tar del Lazio si è dichiarato non competente a decidere in merito alla questione relativa all’ordinario obbligo contributivo da parte delle imprese artigiane nei confronti di FSBA, dichiarando così inammissibile il ricorso da esse presentato. Ricorso proposto peraltro da aziende che, pur non iscritte, hanno comunque richiesto le prestazioni di sostegno al reddito relative all’emergenza da Covid-19.
Il giudice amministrativo dunque non ha, come vorrebbero certe stravaganti interpretazioni, sancito l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA ma semplicemente non ha affrontato la questione perché di competenza del giudice del lavoro. Nella sua sentenza insomma il Tar del Lazio rileva ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale, non ammettendo in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga ex d.lgs. 148/15. Iscriversi a FSBA è e resta un obbligo di legge per le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente.
L’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inoltre inteso quale adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze. Con altre parole: il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligazione contributiva normale prevista dalla legge. Senza deroga alcuna.
Quello che sta avvenendo è molto rischioso, spiegano da Fsba. Nonostante le interpretazioni di queste ore, presto si scoprirà che i datori di lavoro artigiani inadempienti non sono stati autorizzati in alcun modo dal TAR Lazio a essere ancora inadempienti. Si scoprirà che l’obbligo di contribuzione è stato fissato nel 2015 e poi confermato ancora nel 2020 da una legislazione tanto farraginosa quanto chiara sul punto. Il 2021, del resto, sarà un anno terribile che avrà conseguenze di lungo termine per i datori di lavoro artigiani che decidono di restare inadempienti verso FSBA. Quale percezione del reale tali datori di lavoro hanno? Quale decisione prenderanno? L’augurio, affermano da FSBA, è che presto la realtà coincida con i fatti raccontati e le sentenze siano lette per quello che effettivamente dispongono".

E' possibile presentare le nuove domande FSBA

(9/12/2020) Il Fondo nazionale FSBA ha aggiornato SINAWEB, adeguando il sito a quanto previsto dai Decreti n. 104 (Agosto) e n. 137 (Ristori). E' dunque possibile per gli utenti, ove necessario, presentare le nuove domande FSBA: vi invitiamo a procedere in tal senso ed a presentare le relative rendicontazioni prima possibile, prendendo a riferimento le regole della gestione dei contatori, il manuale operativo e le procedure di gestione delle domande.
Ricordiamo che ogni nuova domanda FSBA richiede obbligatoriamente un nuovo ticket INPS.

FSBA ha pagato luglio, agosto e settembre

(27/11/2020) In data odierna FSBA ha effettuato i pagamenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre, oltre ai residui delle mensilità pregresse. Pubblichiamo al riguardo i comunicati stampa di FSBA e dell'EBRET.

Il Fondo nazionale FSBA ha inoltre annunciato che entro il prossimo 4 dicembre sarà on line la versione aggiornata di SINAWEB, tramite la quale sarà possibile presentare le nuove domande "Covid con fatturato" per le seconde 9 settimane del Decreto Agosto e per le 6 settimane del Decreto Ristori. Contestualmente verranno pubblicati da FSBA anche tutti i necessari chiarimenti.

La scadenza entro cui rendicontare le mensilità di settembre, ottobre e novembre è posticipata al prossimo 30 dicembre 2020.

FSBA, sono in arrivo le risorse per riprendere i pagamenti

(23/11/2020) Lo scorso venerdì 20 novembre, finalmente, è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale vengono trasferite al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) le risorse per procedere al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre ai lavoratori delle imprese artigiane. Tali risorse nei prossimi giorni saranno nella disponibilità di FSBA che potrà quindi procedere al pagamento delle tanto attese prestazioni.

“Finalmente sono in arrivo le risorse stanziate con il Decreto di agosto - ha dichiarato Mario Catalini, Presidente dell’EBRET, l’Ente Bilaterale dell’artigianato toscano che ha il compito di autorizzare le pratiche -. Nei prossimi giorni il Fondo nazionale FSBA potrà così completare i pagamenti del mese di giugno e liquidare le prestazioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre. I lavoratori delle imprese artigiane aspettano da troppo tempo la cassa integrazione, finalmente possiamo dare una risposta a tanti lavoratori e lavoratrici toscani. Parliamo di oltre 20.000 lavoratori e circa 5.000 imprese, numeri importanti per la nostra regione. L’Ente Bilaterale toscano ha lavorato con grande impegno per elaborare e mandare in pagamento tutte le pratiche possibili, non appena arriveranno le risorse i pagamenti da parte di FSBA procederanno in maniera rapida. Confidiamo che, in futuro, non si debbano più attendere tempistiche così estenuanti per ricevere le risorse necessarie al pagamento delle indennità che spettano a tanti lavoratori”.

Altri articoli...

  1. FSBA, la durata delle settimane
  2. FSBA, seconde 9 settimane
  3. Nuove procedure FSBA
  4. Riprendono i pagamenti FSBA

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